DATORE DI LAVORO con incarico di RSPP

DESTINATARI
Datori di lavoro autonominatisi RSPP


OBIETTIVI E FINALITA’ 
Fornire al datore di lavoro che si è autonominato RSPP una modalità di espletamento di tale attività


DURATA
Rischio basso = 16 ore
Rischio medio = 32 ore
Rischio alto = 48 ore


CONTENUTI
Vedasi Accordo Stato-Regioni del 21/12/11


NORMATIVA APPLICABILE
NORMA OBBLIGO
Art. 4, D.Lgs 281/97
Art. 34, D.Lgs.81/08
Allegato II, D.Lgs.81/08


SANZIONE
Sanzione per datore di lavoro in caso di mancata autonomina RSPP e mancata formazione: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2˙500 a 6˙400 €


NORMA DEFINITORIA
Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011 – Allegato A
ACSR Linee applicative 25 luglio 2012


INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE
TIPO
Teorico


NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI
35


FREQUENZA MINIMA
Assenze ammesse = max 10% del monte orario complessivo


SEDE
Presso aule formazione Global Service o presso cliente


DOCENTI
Per il corso sono impiegati docenti aventi esperienza (quinquennale) e attività annuale (200 ore/anno)


CREDITI
REQUISITI DI ACCESSO
Comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.


MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Colloqui o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.
L’elaborazione delle prove è competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo.
L’accertamento dell’apprendimento viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. In tal caso sarà compito del Responsabile del progetto formativo definire le modalità di recupero per i soggetti che non hanno superato la verifica finale.


VALIDITA’ CORSO
5 anni


AGGIORNAMENTO
Rischio basso = 6 ore
Rischio medio = 10 ore
Rischio alto = 14 ore
L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626.
Per gli esonerati appena richiamati il primo termine dell’aggiornamento è individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo e si intende assolto con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione DL SPP di cui al punto 5.

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La formazione continua è un valore prezioso per la tua azienda e per i tuoi dipendenti.

Informazioni

Via Campanile, 147
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